Il diffondersi dell'uso delle carte di credito pone problemi crescenti di garanzia e di tutela della privacy ai consumatori che utilizzano questo mezzo.
Ci sembra utile ricordare che le regole, sancite dai contratti firmati tra gestori e consumatori, non possono essere superate da alcuna situazione contingente o da patti che avvengono al di fuori del contratto.
In sostanza l'utilizzo della carta di credito - e conseguentemente la sua validazione - è subordinato alla firma in calce da apporre, a cura del cliente-consumatore, sullo scontrino telematico o manuale emesso al momento dell'acquisto. L'unica deroga a questa disposizione riguarda la firma digitale per gli acquisti via internet.
I recenti casi segnalati alla ns.associazione, che testimoniano l'addebito in conto corrente di acquisti effettati senza la firma in calce del cliente, ci offrono l'opportunità di ribadire che la firma è obbligatoria ed è perseguibile il gestore che accredita la somma senza la verifica di quest'ultima.
E' eclatante a questo proposito il caso di un consumatore che si è visto addebitare in conto un acquisto per differenza per effetto di un errore del commerciante e dopo un intervento diretto di questultimo presso il gestore della carta.
L'utilizzo della carta impone altresi limiti precisi di tutela dei dati individuali che non possono essere utilizzati per altri scopi e garanzie precise che obbligano chi riceve la carta in pagamento a custodire numeri e riferimenti, sotto pena anche di procedimenti penali.
Il consiglio quindi che diamo è quello utilizzare con oculatezza la carta, di evitare di fornire i numeri per via telefonica o in internet, senza garanzia di criptazione, ed inoltre di controllare attentamente gli estratti conto che devono essere obbligatoriamente contestati per raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento. |